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Statuto

POLISPORTIVA SIECI ASD
 
*** STATUTO ***
 
 
REGISTRATO AGENZIA ENTRATE
UFFICIO DI MONTEVARCHI IL 16 GENNAIO 2006
AL N. 127 - SERIE 3
 
 
ARTICOLO 1
E' costituita con sede a Sieci (Pontassieve) in via dei Mandorli n. 2 l'associazione sportiva dilettantistica senza fine di lucro denominata: "Polisportiva Sieci ASD". La "Polisportiva Sieci ASD" è aperta a tutti i cittadini che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo nei suoi vari aspetti: pratica diretta, spettacolo, tecnico-formativo, culturale e di opinione. Promuove il diritto alla pratica motoria e sportiva e rivendica tutti i diritti nello sport. Assicura a tutti i cittadini di ogni età o sesso uguali, diritti e pari dignità negli sport da essa promossi. Considera lo sport come una delle forme in cui viene valorizzata la convivenza nella società civile. Sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, di alienazione, di inquinamento farmacologico e contro ogni ingiustizia, discriminazione, emarginazione ed ogni forma di razzismo e violenza. Opera per garantire la migliore qualità e la continuità nella pratica sportiva per assicurare ad ognuno l'attività sportiva a misura delle proprie motivazione e possibilità. Coopera con tutti coloro che, nei più svariati settori della vita culturale e sociale, operano per il progresso contro ogni forma di ingiustizia sociale, per la valorizzazione individuale, per la diffusione della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, per la difesa delle libertà individuale e collettive.
 
ARTICOLO 2
I colori sociali sono: rosso e giallo.
 
ARTICOLO 3
La "Polisportiva Sieci ASD" promuove le attività sportive e motorie fino al livello dilettantistico nonché l'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica degli sport tutti, le attività culturali e ricreative a tutti i livelli ed espressioni, per tutti i cittadini di ogni censo, età, sesso, razza, appartenenza etnica e religiosa, tutelando i diritti dei giovani, degli anziani e dei portatori di handicap. Promuove e favorisce tutte le forme di volontariato e attività sociale, potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, gestire spazi e locali, anche tramite convenzioni con enti pubblici o privati, atti a ricevere i soci per le attività predette, compresa l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
 
ARTICOLO 4
La "Polisportiva Sieci ASD" può partecipare ad organismi pubblici in cui sia prevista la    presenza di rappresentanze sportive e potrà promuovere la costituzione di associazioni specifiche per la cura di particolari attività sportive che necessitano di una organizzazione propria, in seno alle quali saranno inseribili però solo coloro che
sono anche soci della polisportiva.
 
ARTICOLO 5
La durata è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata dall’Assemblea dei soci.
 
I SOCI
 
ARTICOLO 6
Possono essere soci dell'Associazione tutti i maggiorenni che, indipendentemente dalle loro convinzioni ideali, politiche e religiose nonché di appartenenza etnica, ne condividano le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto. L'ammissione avviene su apposito modulo presentato al Consiglio in carica il quale deciderà in ordine all'accoglimento o meno del nuovo socio. L'eventuale rifiuto può essere impugnato dal richiedente per essere rimesso alla decisione dell'assemblea generale dei soci, inserendolo all'ordine del giorno della prima assemblea possibile. La polisportiva promuove la partecipazione dei soci nella elaborazione, gestione e realizzazione dell'attività sportiva della politica associativa.
 
ARTICOLO 7
II numero dei soci è illimitato. Sono soci effettivi coloro che versano nelle casse sociali la quota annua stabilita. Coloro che versano somme aggiuntive rispetto alla quota annua stabilita saranno anche iscritti nell'apposito elenco dei contributi percepiti straordinariamente dai sostenitori. A tali soci andrà il grato ringraziamento dell'Associazione senza che questo comporti alcuna distinzione di ruolo e carica rispetto agli altri soci. La durata del rapporto sociale va dal giorno di pagamento della quota al 3 1 dicembre dell'anno, al quale si riferisce la quota pagata.
 
ARTICOLO 8
La qualità di socio si perde per morte, per recesso o per esclusione.
 
ARTICOLO 9
Il recesso è consentito a qualsiasi socio in qualsiasi momento.
 
ARTICOLO 10
Il Consiglio Direttivo può escludere il socio che non osserva le disposizioni dell'atto costitutivo, i deliberati dell'Assemblea dei soci, i deliberati del Consiglio Direttivo e che in qualunque maniera danneggi moralmente l'Associazione. Il socio espulso potrà ricorrere avverso la decisione del Consiglio Direttivo con istanza al Collegio dei Probiviri entro e non oltre trenta giorni dalla data di comunicazione.
 
ARTICOLO 11
I soci dichiarati esclusi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata.
 
DIRITTI E DOVERI
 
ARTICOLO 12
I diritti e doveri dei soci sono uguali per tutti, ed a ciascun socio spetta un voto nelle Assemblee dell'associazione, fatte salve le limitazioni di cui all'art. 16. Per ogni socio è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.
 
ARTICOLO 13
E' diritto di ogni socio partecipare alle   scelte dei programmi,   dell'attività dell’Associazione e da quanto previsto dallo Statuto nelle forme e nei modi che esso dispone. Inoltre è diritto; di ogni socio:
a) visionare   gli   atti deliberativi   attraverso   richiesta   scritta   indirizzata al Presidente;
b) promuovere petizioni da inviare al Consiglio Direttivo;   
c) proporre atti deliberativi al Consiglio Direttivo purché tale richiesta sia presentata da almeno 20 soci e che abbia la necessaria copertura finanziaria;
d) proporre al Consiglio Direttivo la costituzione di nuovi settori sportivi, ricreativi e culturali purché essi siano compatibili con i programmi ed il bilancio dell'Associazione.
 
ARTICOLO 14
I Soci sono tenuti:
a) a versare le quote annuali nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo entro la
fine del mese di febbraio di ogni anno;
b) ad osservare lo Statuto e tutte le delibere dell'Assemblea dei soci e dei vari organismi dell'Associazione;
c) a sostenere e partecipare alle attività ed ai programmi dell'Associazione impegnandosi nel volontariato sia a livello tecnico, ricreativo, culturale e di gestione.
 
ASSEMBLEA GENERALE
 
ARTICOLO 15
L’Assemblea è sovrana.   Compete all'Assemblea Generale dei   soci   il potere a cui è dato diritto di partecipare a tutti i soci in regola con le norme al successivo art. 16. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno per approvare il Bilancio d'esercizio rispettando le seguenti formalità:
- è convocata mediante avviso affisso alla sede sociale almeno 8 giorni prima;
nell'avviso deve essere esposto l'ordine del giorno;
- deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove particolari esigenze lo richiedano, entro e non oltre 180 giorni dalla stessa data.
Con   cadenza   triennale   l'assemblea   che   approva   il   Bilancio   elegge   la S Commissione Elettorale preposta alla preparazione della lista dei nuovi candidati agli organi sociali.
 
ARTICOLO 16
Per partecipare con diritto di voto deliberativo all'Assemblea Generale, i soci devono essere in regola con il versamento delle quote sociali. Ciascun socio potrà, rappresentare, se munito di regolare delega scritta e non in bianco, solo un altro socio.
 
ARTICOLO 17
Le Assemblee possono essere convocate anche in via straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei soci più uno, iscritti ed in regola con le quote sociali.
 
ARTICOLO 18
Le Assemblee ordinarie sono valide in prima convocazione, quando siano presenti la metà più uno dei soci iscritti ed in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei presenti.
 
IL CONSIGLIO DIRETTIVO - I SETTORI
 
ARTICOLO 19
L’esecuzione delle delibere della Assemblea dei soci e l’amministrazione dell’associazione sono delegati al Consiglio Direttivo eletto dai Soci in conformità della dei candidati presentata dalla Commissione Elettorale. Per far parte del Consiglio è necessario essere socio.
 
ARTICOLO 20
Il Consiglio è composto da un minimo di 9 persone ad un massimo di 23 persone. Il Consiglio dura in carica 3 esercizi sociali e tutti i consiglieri sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Cassiere. Potrà inoltre nominare se lo ritiene opportuno il Coordinatore Sportivo e il
segretario Amministrativo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono partecipare
senza facoltà di voto i soci che ne abbiamo fatto richiesta.

ARTICOLO 21
II Consiglio Direttivo esercita le seguenti funzioni:
a) dirige, amministra e cura gli interessi dell'Associazione;
b) procede all'ammissione dei soci secondo le regole stabilite;
c) redige i regolamenti interni;
d) sorveglia affinchè tutti gli associati adempiano ai loro doveri e ne tutela i diritti, delibera le censure, la sospensione e la espulsione dei soci;
e) stabilisce la misura delle quote sociali;
f) convoca l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci notificando l'ordine del giorno che viene proposto;
g) prepara le Relazioni sportive e finanziarie della gestione dell'esercizio sociale;
h) è investito dei più ampi poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi i poteri riservati all'Assemblea dei soci dalle disposizioni statutarie;
i) nomina le varie Commissioni per il buon andamento della gestione;
l) nomina i responsabili ed i segretari dei settori
m) predispone il Bilancio di Previsione entro il 30 settembre di ogni anno.
 
ARTICOLO 22
II Consiglio Direttivo, nel caso si verifichino dimissioni al suo interno per qualsiasi causa, può chiamare a sostituire i vacanti qualsiasi socio di suo gradimento, purché tali posti vacanti non siano superiori alla metà più uno dei Consiglieri in carica. E' facoltà del Consiglio Direttivo seguire la lista dei non eletti per la sostituzione da operare al proprio interno.
 
ARTICOLO 23
II Consiglio Direttivo è validamente riunito quando sono presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. Delibera a maggioranza semplice dei presenti. Il Bilancio di Previsione dovrà avere l'approvazione di almeno 2/3 dei suoi componenti.
 
ARTICOLO 24
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di almeno 1/3 del numero dei consiglieri. La convocazione deve essere fatta almeno cinque giorni prima con invito palese contenente l'ordine del giorno o in via breve quando le circostanze lo richiedono.
 
ARTICOLO 25
I compiti dei consiglieri con specifiche nomine sono i seguenti:
a) il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione: assicura il regolare funzionamento degli organi di direzione nominati dal consiglio direttivo, convoca le riunioni dei medesimi, garantisce il funzionamento delle altre strutture operative;
b) il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce quando è assente temporaneamente impedito;
c) il Segretario ha la funzione di segreteria della Giunta di Presidenza, ne cura gli atti deliberativi e cura il tesseramento;
d) il Cassiere esercita le funzioni di cassa economato; provvede alla gestione dei conti bancari e postali ed ha la firma di traenza sugli stessi insieme al Presidente con firma separata;
e) il Coordinatore Sportivo, se nominato, coordina e coadiuva i vari settori sportivi, partecipa alla formulazione dei programmi degli stessi, coordina i responsabili dei settori sportivi, verifica il buon andamento dei programmi di gestione sportiva sotto il profilo morale e relaziona l'Assemblea dei Soci per la parte tecnica su programmi sportivi preventivi e consuntivi;
f) il Segretario Amministrativo, se nominato, controlla la gestione amministrativa
in relazione al Bilancio di Previsione e redige il consuntivo.
 
ARTICOLO 26
II numero dei Settori ed i suoi componenti viene determinato dal Consiglio Direttivo a seconda delle varie esigenze. Per ogni Settore vi è un Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo. Possono far parte dei Settori anche quei soci che non siano membri del Consiglio Direttivo.
 
ARTICOLO 27
II Responsabile del settore coordina i lavori del proprio specifico Settore, partecipa alle riunioni della Giunta di Presidenza per l'elaborazione del programma e del bilancio di previsione. Relaziona la Giunta di Presidenza sulla previsione, l'andamento e il consuntivo del proprio programma annuale. E' responsabile del programma e del bilancio finanziario del proprio Settore.
 
ARTICOLO 28
Ogni Settore concorre ad elaborare e realizzare, nel settore di propria competenza, il
programma ed il bilancio dell'Associazione. Inoltre:    •...'
a) applica le decisioni C.D. e della Giunta di Presidenza;
b) predispone il proprio bilancio di previsione annuale da presentare alla Giunta di Presidenza allo scopo di formare il bilancio preventivo generale;
c) mantiene, nel proprio ambito, rapporti con le altre associazioni, federazioni ed enti di promozione sportiva;
d) promuove la formazione dei quadri organizzativi, tecnici e di volontariato nell'ambito del proprio settore.
 
REVISORI - PROBIVIRI
 
ARTICOLO 29
I Revisori, il cui incarico è completamente gratuito, sono tre più due supplenti e vengono eletti dai soci nelle stesse elezioni durante le quali si procede al rinnovo del Consiglio Direttivo. Per essi si osservano in caso di sostituzione parziale o totale le stesse norme che valgono per le elezioni.
 
ARTICOLO 30
I Revisori hanno il compito di controllare la contabilità in qualsiasi momento dell'esercizio e di verificare alla fine di ogni esercizio il bilancio e di riferire per scritto alla Assemblea dei soci.
 
ARTICOLO 31
Al Collegio dei Probiviri possono ricorrere rutti i soci per dirimere eventuali vertenze con il Consiglio Direttivo, nonché il Consiglio Direttivo stesso per deferire eventuali vertenze con i Soci. I Probiviri sono cinque più due supplenti e vengono eletti con le stesse modalità specificate all'art. 30. Le decisioni dei probiviri sono inappellabili.
 
ESERCIZIO SOCIALE
 
ARTICOLO 32
L'esercizio sociale si chiude il 31 agosto di ogni anno.
 
ARTICOLO 33
II residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: il 10% al Fondo di Riserva, il rimanente a disposizione per iniziative di carattere sportivo e per i nuovi impianti o ammortamento delle attrezzature. Il residuo attivo è sempre indivisibile e nel caso che dopo le destinazioni descritte nel presente articolo rimanessero inutilizzate delle somme, queste confluiranno nel patrimonio sociale come riserva.
 
ARTICOLO 34
II Patrimonio Sociale è indivisibile ed è costituito:
a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
b) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
e) dal Fondo di Riserva.
E' quindi sancito il divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
 
ARTICOLO 35
L'Assemblea Straordinaria dovrà essere convocata principalmente per questioni istituzionali, formative e patrimoniali, nonché sulle modifiche statutarie, sulla liquidazione e sullo scioglimento dell'Associazione ed è validamente costituita quando sia presente, sia in prima che seconda convocazione, almeno il 51% del numero complessivo dei soci. In seconda convocazione da tenersi almeno 24 ore dopo la prima, l'assemblea sarà valida con qualunque numero di soci.
 
ARTICOLO 36
Le modifiche allo Statuto devono essere approvate dall'Assemblea Straordinaria dei soci, appositamente convocata ed ottenere l'approvazione di 2/3 dei presenti.
La decisione di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta dall'Assemblea Straordinaria appositamente convocata ed ottenere l'approvazione dei 2/3 dei presenti.
 
ARTICOLO 37
In caso di scioglimento per qualunque causa, l'assemblea obbligatoriamente delibera, ai sensi dell'ari 36 e con le stesse maggioranze, di devolvere il patrimonio residuo, dedotte le passività, ad un'altra associazione con finalità analoghe o che comunque persegua fini di utilità sociale ai sensi del D.Lgs. 460/1997 ovvero ai fini sportivi ai sensi dell'ari. 90 L. 289/2002.
 
ARTICOLO 38
In caso di scioglimento l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.
 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
 
ARTICOLO 39       .
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti e comunque in osservanza delle vigenti norme in materia di associazionismo sportivo dilettantistico, di enti non commerciali e di associazioni senza finalità di lucro.

dandon